PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il comma 6 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è sostituito dal seguente:

      «6. Non si considerano produttive di reddito di fabbricati:

          a) le costruzioni non utilizzate purché risultino soddisfatte le condizioni previste dal comma 3, lettere a), c), d) ed e). Lo stato di non utilizzo deve essere comprovato da apposita autocertificazione con firma autentica, attestante l'assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas;

          b) baite e fienili, situati in zona di montagna, non più utilizzati a seguito dell'abbandono dell'agricoltura e della pastorizia».